
Il conto corrente dell’associato è un meccanismo di prestito interno: un associato mette a disposizione della propria società dei fondi, senza passare attraverso un aumento di capitale. Queste somme sono registrate al conto 455 del piano contabile (“Associati – Conti correnti”) e costituiscono un debito della società nei confronti dell’associato prestatore. La distinzione con un apporto di capitale è strutturante, poiché il conto corrente dell’associato non conferisce alcun diritto di voto aggiuntivo e rimane rimborsabile secondo le modalità concordate.
Monopolio bancario ed eccezione legale: il quadro spesso mal compreso
Prestare denaro in modo abituale è un’attività riservata agli istituti di credito. Qualsiasi anticipazione concessa da un associato alla propria società potrebbe quindi, in teoria, scontrarsi con il monopolio bancario.
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L’articolo L.511-6 del Codice monetario e finanziario prevede un’eccezione esplicita: gli associati e gli azionisti possono concedere anticipazioni in conto corrente alla società di cui detengono quote, senza essere considerati come esercenti un’attività di credito regolamentata. Questa eccezione copre anche i dirigenti della società, anche quando non sono associati.
La questione di chi può aprire un conto corrente dell’associato dipende quindi direttamente da questo testo. Un dipendente non associato può anch’esso concedere un’anticipazione occasionale, a condizione che sia motivata da un interesse economico diretto (la sicurezza del proprio lavoro, ad esempio) e che rimanga occasionale.
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Per le persone giuridiche associate soggette alla regolamentazione bancaria (istituti di credito, società di finanziamento), la situazione è più vincolata. L’ACPR monitora queste operazioni intragruppo e le tratta come operazioni di credito regolamentate non appena diventano abituali e remunerate. I rapporti prudenziali si applicano quindi normalmente.

Persone autorizzate secondo la forma di società
Le regole variano sensibilmente da una forma giuridica all’altra. In una SARL, solo gli associati e i gestori (anche non associati) possono alimentare un conto corrente dell’associato. Il cerchio è identico in una EURL, dove l’associato unico accumula spesso i due ruoli.
Negli società per azioni (SAS, SASU, SA), il perimetro si allarga agli azionisti e ai dirigenti mandati sociali. Un presidente di SASU che non è azionista conserva la possibilità di prestare fondi alla propria società attraverso questo canale.
Per le SCI, ogni associato può concedere anticipazioni. Questo meccanismo è particolarmente frequente per finanziare lavori o colmare un deficit di liquidità tra due chiamate di affitto.
- SARL e EURL: associati e gestori, incluso gestore non associato
- SAS, SASU, SA: azionisti e dirigenti mandati sociali (presidente, amministratore delegato)
- SCI: tutti gli associati, senza restrizioni legate allo status di gestore
- Dipendenti non associati: anticipazione occasionale ammessa a condizioni rigorose (interesse economico diretto, carattere non abituale)
Condizioni di validità del conto corrente dell’associato
Un conto corrente dell’associato non può essere debitore nelle SARL e nelle società per azioni. Concretamente, la società non può prestare denaro ai propri associati tramite questo canale. Questo divieto mira a proteggere il capitale sociale e i creditori. Solo le SCI e alcune società di persone ammettono, a determinate condizioni, un saldo debitore.
La convenzione di conto corrente non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata. Essa fissa le modalità di remunerazione, il termine di rimborso e le eventuali clausole di blocco.
Remunerazione e tasso d’interesse deducibile
Gli interessi versati all’associato prestatore sono deducibili dal risultato fiscale della società, ma entro un limite fissato ogni anno. Il tasso massimo deducibile è indicizzato sulla media dei tassi effettivi praticati dagli istituti di credito per prestiti a tasso variabile alle imprese di durata superiore a due anni.
Oltre a questo limite, la frazione eccedente degli interessi non è deducibile e costituisce una spesa reintegrata nel risultato imponibile. Affinché la deducibilità si applichi, il capitale sociale della società deve essere integralmente liberato.
Liberazione integrale del capitale: un prerequisito spesso dimenticato
Questa condizione è regolarmente trascurata nelle società recenti. Se il capitale sottoscritto non è interamente versato, nessun interesse servito sui conti correnti degli associati è fiscalmente deducibile, qualunque sia il tasso praticato. La società può sempre versare interessi, ma ne sostiene il costo senza vantaggio fiscale.

Rimborso del conto corrente dell’associato: diritti e limiti
L’associato titolare di un conto corrente è un creditore della società. Può in linea di principio richiedere il rimborso in qualsiasi momento, salvo clausola di blocco prevista nella convenzione.
Le clausole di blocco fissano una durata minima durante la quale i fondi rimangono a disposizione della società. Esse sono frequenti quando la banca della società richiede un rafforzamento dei quasi-fondi propri prima di concedere un prestito. I conti correnti bloccati appaiono d’altronde nel bilancio in una voce distinta, il che migliora la lettura finanziaria dell’azienda da parte dei terzi.
In caso di procedura collettiva (risanamento o liquidazione giudiziaria), il rimborso del conto corrente dell’associato passa dopo i creditori privilegiati. L’associato prestatore è trattato come un creditore chirografario, il che significa che recupera i propri fondi solo dopo il pagamento dei dipendenti, del Tesoro pubblico e dei creditori muniti di garanzie.
Il rischio di non rimborso distingue nettamente il conto corrente dell’associato da un investimento bancario classico. Questa realtà pesa particolarmente nelle piccole strutture dove la liquidità rimane tesa.
Ultimo punto da tenere a mente: le somme lasciate in conto corrente senza convenzione scritta sono presunte prestate a titolo gratuito. Senza stipulazione di interessi, l’associato non percepisce alcuna remunerazione, e la società non ha alcun onere di interessi da contabilizzare.